- Domanda di connessione (TICA)
Dopo aver firmato il contratto preliminare o il contratto di opzione con l’azienda, il primo step autorizzativo è la domanda di connessione all'operatore di rete (E-Distribuzione o TERNA) per il rilascio della STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale), che è il vero e proprio preventivo per l'allaccio e permette di valutare l'investimento dell'impianto fotovoltaico a terra, poiché fornisce la cifra preventivata al fine di riservarsi la disponibilità della linea elettrica più vicina. Tale documento espleta dettagliatamente come procedere per la connessione e quali sono le condizioni tecnico economiche per la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica.
La STMD (Soluzione di Dettaglio) è elaborata dal distributore solo dopo l'ottenimento del titolo autorizzativo (Autorizzazione Unica, nella maggior parte dei casi), e quindi molto più avanti nel processo di sviluppo del progetto.
2. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Se l’azienda di sviluppo o il fondo accetta il preventivo di connessione ricevuto da ENEL o TERNA, successivamente si procede con la richiesta per il rilascio dell’Autorizzazione Unica dall’ente competente (regione e/o provincia). L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo ambientale, rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e viene rilasciata dopo 180 gg + 120 gg per il ricorso.
In molte regioni, per gli impianti superiori a 1 MWp richiede in media un anno (e per legge sono definiti in modo perentorio i termini): un passo in avanti rispetto al passato in cui non era definito un tempo limite, anche se tuttavia ad oggi è ancora un iter abbastanza farraginoso e si aggira intorno ai 360 gg solo per la parte di competenza della pubblica amministrazione. A questi si aggiungono poi i tempi di risposta ad eventuali richieste di integrazione.
Per le regioni Sicilia, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli Venezia Giulia è prevista anche l’autorizzazione PAS (Procedura abilitativa semplificata). Si tratta di un procedimento semplificato, disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, e finalizzato a rendere più semplice e veloce la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino a una potenza massima di 1MW (per cui è interessante solamente per i terreni da circa 2-3 ettari).
Una volta che l’Autorizzazione unica diventa indisputabile (ovvero si è concluso il termine ultimo per poter fare ricorso), prende avvio la fase di realizzazione dell'impianto di pannelli fotovoltaici a terra.